Bollo auto: le differenze tra Italia e alcuni Paesi europei e come tutelarsi dalle richieste di Equitalia

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Partiamo da un presupposto: il bollo auto, attualmente, si paga in Italia come in altri Paesi europei, anche se le differenze di prezzo sono abissali. Come tutti ben sapranno, l’esatta definizione della tassa citata poc’anzi è la seguente: “tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza”. Insomma, un grattacapo, se così possiamo definirlo, per chi possiede un veicolo nella penisola. Ma, vi siete mai chiesti come funziona la questione “bollo auto” in alcuni Paesi europei? In Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, la tassa esiste, ma con alcune discrepanze.

GERMANIA – Nel territorio teutonico, la tassa sui veicoli viene tranquillamente pagata una volta ogni anno. L’importo viene calcolato in base ai cavalli dell’auto e alla cilindrata della stessa. La differenza di prezzo con l’Italia? Circa 80 euro in meno.

FRANCIA – Anche a pochi km dall’Italia, il bollo auto esiste, ma non come in Italia. Per essere più chiari: il prezzo della tassa automobilistica (sempre inferiore rispetto alla nostra penisola) viene dimezzato dopo 5 anni di possesso dell’auto e abolito definitivamente dopo 10 anni. Un bel risparmio per gli automobilisti, non credete?

INGHILTERRA – Oltremanica, la situazione relativa al bollo è facile da capire per tutti. Esistono due tariffe: per le auto a benzina e per le auto a diesel. Per la prima categoria, vale la cilindrata: se è sotto i 1550 cc l’importo da pagare sarà di 125 sterline (circa 170 euro); se supera, invece, i 1550 cc, il costo sarà di 205 sterline (circa 205 euro). Per i veicoli a diesel, l’importo viene quantificato in base all’emissione di inquinamento.

SPAGNA – Cilindrata, potenza fiscale e periodo dell’anno: sono queste i dati da tenere a mente per il pagamento del bollo nel territorio spagnolo. L’operazione si può concludere online, con dei costi molti bassi rispetto all’Italia (esempio: per un SUV di media cilindrata il costo sarà di circa 86 Euro).

Bollo auto cartella esattoriale: come tutelarsi dalla richieste di Equitalia

Quando si parla di bollo auto, un brivido lungo la schiena dei cittadini si fa sentire in maniera incredibile. Se poi, ci aggiungiamo anche la parola Equitalia, le conseguenze sono ancora più serie. Tralasciando l’ironia, andiamo a trattare l’argomento relativo alla tassa automobilistica abbinata alle richieste della società che si occupa della riscossione delle imposte a livello nazionale.

Negli ultimi giorni, infatti, Equitalia sta inviando a molti cittadini varie cartelle per il mancato pagamento del bollo auto. Niente paura, la maggior parte di queste sono prescritte, dunque “lontano” dall’essere pagate. Adesso, grazie al portale laleggepertutti.it, uno dei primi in Italia al servizio dei contribuenti, andiamo a vedere come si devono comportare i cittadini che ricevono tali solleciti.

LA PRESCRIZIONE – Un bollo auto che scade nel dicembre 2015, andrebbe pagato entro il 31 gennaio del 2016. Se la tassa non viene saldata, il tempo per calcolare la prescrizione inizierà dal 1 gennaio 2017, per poi scadere a dicembre 2019. Se Equitalia, o altri Enti preposti alla riscossione, fanno pervenire la notifica di pagamento entro la data menzionata poc’anzi, la prescrizione sarà nulla. Discorso diverso se il medesimo avviso per il mancato pagamento arriva oltre il 31 dicembre 2019. Infatti, dal 1 gennaio 2020 il cittadino non dovrà più pagare il vecchio bollo.

DATA NOTIFICA EQUITALIA – La società adibita alla riscossione delle imposte deve comunicare al contribuente la cartella entro due anni dalla data di consegna dell’ente titolare del tributo. Tutto ciò si racchiude nel cosiddetto termine di decadenza. Come cita testualmente laleggepertutti.it: “se il Comune iscrive a ruolo il bollo auto relativo al 2010 nel 2011 ed Equitalia, nel 2015 non ha ancora inviato la cartella esattoriale, essa è decaduta dal termine e non potrà più notificarla (o, se notificata, la cartella sarà nulla)”.

LETTERA INTERRUZIONE TERMINI – I tre anni di prescrizione possono essere “eliminati” se, prima della scadenza di tale termine, Equitalia comunica un sollecito di pagamento al contribuente stesso. Se questi solleciti non sono mai stati consegnati ai cittadini, la prescrizione scatterebbe automaticamente. Se la lettera di Equitalia viene notificata dopo 3 anni, anche qui la prescrizione farà il suo corso e il cittadino interessato non dovrà pagare nulla. Tuttavia, per essere sicuri, il contribuente che vuole accertarsi e vedere le ricevute originali della raccomandata relativa al sollecito, può fare istanza di accesso agli atti amministrativi, presentando la richiesta a Equitalia. La società, poi, ha 30 giorni di tempo per rispondere. In caso contrario, il cittadino può rivolgersi al TAR.

RICORSO E AUTOTUTELA – La Commissione Tributaria Provinciale diventa importante per il ricorso presentato da quel contribuente al quale risulta prescritto il pagamento senza aver ricevuto nessun avviso di pagamento. I termini di ricorso, che può essere presentato con avvocato o commercialista, si racchiudono in 60 giorni dalla data di comunicazione della cartella. Infine, c’è anche l’autotutela, con il cittadino interessato che può presentare appello presso la Regione (ente che si occupa di questi crediti). Però, attenzione: se il ricorso non dovesse essere accolto, il contribuente abbandonerebbe l’occasione di contestare la cartella esattoriale.

Da:blogdimotori.it