DAL 2016 AUMENTA ETA’ PENSIONABILE E CONTRIBUZIONE NECESSARIA PER SPERANZA VITA

Dal 1° gennaio 2016 in pensione con quattro mesi più tardi ,essendo stato firmato il 16 dicembre 2014 il decreto interministeriale Lavoro-Economia relativo al secondo adeguamento dei requisiti pensionistici, mentre il primo e’ intervenuto il 1° gennaio 2013.

All’adeguamento  saranno interessate     la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l’assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, la totalizzazione, eccetera.

Gli adeguamenti interesseranno anche coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento (si pensi, ad esempio, ai lavoratori salvaguardati)

La Tavola seguente illustra gli effetti dell’adeguamento con le stime per il futuro:

tavola-pensioni

 

Pensione anticipata .

Aumenta di 4 mesi anche il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione anticipata, ex pensione di anzianità. Si tratta della pensione anticipata ottenibile al raggiungimento, aldilà dell’età, di un determinato numero di anni e mesi di contributi accreditati nel proprio estratto conto previdenziale.

Dal 2016, per effetto dell’aumento di 4 mesi del secondo adeguamento alla speranza di vita, i requisiti per la pensione anticipata diventano:

  • Per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi accreditati;
  • Per le donne 41 ani e 10 mesi di contributi accreditati.

 

Pensione di vecchiaia

L’accesso alla pensione di vecchiaia per gli uomini, per effetto dell’aumento di 4 mesi disposto a partire dal 1 gennaio 2016, è passato dai 66 anni e 3 mesi, come requisito di età per andare in pensione, ai 66 anni e 7 mesi. Analogo requisito è previsto anche per le donne del pubblico impiego.

Pensione di vecchiaia a 65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti settore privato. I requisiti, in attesa di adeguamento e allineamento definitivo, per l’anno 2016 sono ancora diversi per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato. Anche per loro scatta l’aumento di 4 mesi: dai 65 anni e 4 mesi previsti fino al 2015, si passa ai 65 anni e 7 mesi di età necessari per andare in pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia per lavoratrici autonome a 66 anni e 1 mese. Aumento di 4 mesi anche per i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome (es. iscritte alla Gestione Separata, Gestione Artigiani e Commercianti, ecc.). Il requisito di età passa dai 65 anni e 9 mesi fino al 2015 ai 66 anni e 1 mese di età.

Pensione calcolata con il sistema interamente contributivo. Anche per l’opzione per il sistema interamente contributivo aumenta il requisito di età necessario che sarà pari a 63 anni e 7 mesi.

Quota 97,6 per gli esodati. L’aumento legato alla speranza di vita di 4 mesi dal 2016 interessa anche la categoria dei lavoratori che vanno in pensione con le vecchie regole in vigore prima della Riforma delle pensioni Fornero. Si tratta degli esodati e dei pensionati del pubblico impiego. Per loro il diritto ad andare in pensione dal 2016 sarà acquisito raggiungendo tra età e anni di contributi versati la quota 97,6 e non più la quota 97,3.

I 4 mesi di aumento riguardano anche i requisiti per la pensione per lavori usuranti. Aumenta di 4 mesi l’età necessaria per accedere alla pensione

Inoltre ,dal 1° gennaio 2019 ci sarà un terzo adeguamento pari ad ulteriori 4 mesi. Dal 2019 in poi gli adeguamenti saranno a cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio). In ogni caso la legge ha stabilito che l’età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal 2021 (cioè se in base agli incrementi alla speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si procederà in modo automatico).

Si tratta della cd. «clausola di garanzia» già intro­dotta per effetto della legge di stabilità del 2012 (art. 5, legge n. 183/2011), e che in virtù della nuova formulazione normativa ha anticipato i propri effetti dal 2026 al 2021. Essa produce in pratica la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla prima decorrenza utile del pensiona­mento dall’anno 2021, l’età minima per la pensio­ne di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni. Qualora tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell’appli­cazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all’adeguamento imme­diato mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 31.12.2019.